Diritto penale · Commento a sentenza
Droga e guida: la Consulta salva l'art. 187, ma solo se c'è pericolo
La Corte costituzionale salva la riforma dell'art. 187 cod. strada, ma la restringe: è reato solo la guida quando la sostanza può ancora alterare il conducente e creare un pericolo.
Lorenzo Motta ·

La Corte costituzionale non ha cancellato la riforma del 2024 sulla guida dopo l'assunzione di stupefacenti. L'ha però riletta: è punibile solo chi guida quando la sostanza può ancora alterarne le capacità, e crea così un pericolo per la circolazione. La domanda di fondo è antica: si può punire una persona per ciò che ha fatto ieri, se oggi alla guida non mette in pericolo nessuno?
Il caso
Tre giudici per le indagini preliminari, a Macerata, Siena e Pordenone, dovevano decidere su richieste di decreto penale di condanna per guida dopo l'assunzione di stupefacenti. In un caso un motociclista, coinvolto in un incidente, era risultato positivo alla cocaina nelle urine. In un altro le urine erano positive agli oppiacei, il sangue negativo: per il giudice, il segno che l'assunzione risaliva a più di 24-72 ore prima. Alla lettera della norma, quella positività bastava per condannare. Mancava però la prova che il conducente fosse alterato mentre guidava. I tre giudici hanno chiesto alla Corte se una norma così sia compatibile con la Costituzione.
La questione
Fino al 2024 l'art. 187 cod. strada puniva chi guidava «in stato di alterazione psico-fisica» dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. La L. 177/2024 ha tolto quell'inciso, perché provare l'alterazione nel processo era difficile. Oggi il testo punisce chi guida «dopo aver assunto» queste sostanze. Il nesso richiesto, alla lettera, è soltanto cronologico. Non dice quanto tempo prima, né quanta sostanza, né con quali effetti.
I dubbi dei rimettenti toccavano più principi.
- Offensività (art. 25, co. 2, Cost.): si punirebbe una condotta che non mette in pericolo nessuno, come la guida a effetti ormai svaniti.
- Ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.): la presunzione di pericolo non ha limiti di tempo, di sostanza o di quantità.
- Determinatezza: la norma non indica il lasso di tempo che separa il lecito dall'illecito.
- Uguaglianza: per l'alcol gli artt. 186 e 186-bis cod. strada fissano soglie; per le droghe basterebbe una traccia.
- Finalità rieducativa (art. 27, co. 3, Cost.): una pena per un fatto inoffensivo non può rieducare.
Sono intervenute come amici curiae l'Unione delle camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale. Il Governo ha difeso la norma e ha depositato pareri tecnico-scientifici sugli effetti delle sostanze sulla guida.
Che cosa ha deciso la Corte
La Corte, con redattore il giudice Francesco Viganò, ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità e ha dichiarato le questioni non fondate «nei sensi di cui in motivazione». È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma vale solo nel significato che la Corte indica.
Il ragionamento muove da due principi. Il primo è la proporzionalità. Ogni scelta di incriminazione comprime diritti e deve superare un controllo in quattro passaggi: finalità legittima, idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto. Il secondo è l'offensività. I reati di pericolo presunto sono ammessi, ma solo se la presunzione si fonda su «affidabili generalizzazioni derivanti dall'esperienza». Resta vietato punire un modo di essere della persona.
Letta come la leggevano i rimettenti, la norma colpirebbe chiunque guidi in qualsiasi momento dopo l'assunzione. La Corte la definisce una lettura «sovrainclusiva», affetta da «un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto». Comprimerebbe la libertà di circolazione e il diritto al lavoro di chi non è più sotto effetto. E finirebbe per punire «la mera attitudine antisociale dell'autore». C'è anche un argomento di sistema. Il consumo personale di stupefacenti è colpito solo con sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. 309/1990). Il codice della strada non può diventare il modo indiretto per punirlo penalmente.
Esiste però un'altra lettura, che la Corte ritiene «possibile e doverosa». Il legislatore del 2024 voleva superare le difficoltà di prova, non cambiare il bene protetto: resta la sicurezza della circolazione, cioè la vita e l'integrità di chi è sulla strada. Va nella stessa direzione la circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e della salute dell'11 aprile 2025, che richiede una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa».
Ne nasce un nuovo tema di prova. Non occorre più dimostrare l'alterazione effettiva del singolo conducente. Occorre accertare, in un momento «cronologicamente prossimo alla condotta di guida», la presenza di sostanze che, per qualità e quantità e in relazione alla matrice biologica analizzata, siano «generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche». Il giudice, su questo, è «mero fruitore» dei criteri scientifici: non sceglie lui che cosa punire.
La mia lettura
Parto dal principio. Senza offesa non c'è reato. Ferrajoli lo colloca tra gli assiomi del garantismo penale, nella formula nulla poena sine iniuria. La Corte lo applica con rigore. La sicurezza stradale è un bene serio, e chi guida sotto l'effetto di una droga lo mette in pericolo. Ma la si protegge colpendo chi guida in condizioni pericolose, non chi ha consumato una sostanza giorni prima.
La Corte fa bene due cose. Riconosce il fine legittimo del legislatore, senza processi alle intenzioni. E tiene unito il sistema: se il consumo è un illecito amministrativo, la guida senza pericolo non può trasformarlo in reato. È la coerenza fra norme a decidere, e il passaggio convince.
Qualcosa convince meno. Il confine fra lecito e illecito, oggi, non lo traccia la legge. Lo traccia la tossicologia. Il conducente deve astenersi dalla guida finché non possa ragionevolmente escludere che l'effetto persista. Ma quanto dura l'effetto di una sostanza in un «assuntore medio»? Il codice non lo dice. Lo diranno le consulenze tecniche, che possono divergere. Per l'alcol l'art. 186 cod. strada fissa soglie in grammi per litro. Per gli stupefacenti non c'è nulla di simile. La Corte ritiene salva la precisione, perché il giudice applica criteri scientifici e non sceglie in modo discrezionale. Ritengo che il principio regga. Temo però che, in concreto, la certezza dipenda dal laboratorio e dal consulente.
C'è poi il tempo. Una sentenza interpretativa di rigetto non vincola tutti i giudici come una dichiarazione di illegittimità. Letture di questo tipo richiedono tempo per consolidarsi, e nel frattempo casi simili possono avere esiti diversi. Una persona può perdere la patente, e con essa il lavoro, prima che la giurisprudenza si assesti. Un diritto riconosciuto in motivazione, ma applicato in modo diseguale, non è ancora un diritto pieno.
La soluzione non richiede un reato nuovo. Basterebbe che il legislatore, o almeno un atto tecnico condiviso, indicasse per ciascuna sostanza e per ciascuna matrice biologica i valori oltre i quali l'idoneità ad alterare si presume. Le soglie per l'alcol esistono da tempo. Per le droghe la Corte ha dato il criterio; ora servono i numeri.
Che cosa cambia
- Per chi guida. Una positività al test, da sola, non basta. Conta che la sostanza, per tipo e quantità, fosse idonea ad alterare un assuntore medio nel momento della guida.
- Per chi si difende. Va verificato su quale matrice è stato fatto l'accertamento (sangue, saliva, urine), quanto tempo dopo la guida e con quali valori. Il caso di Pordenone, con urine positive e sangue negativo, mostra perché la matrice conta.
- Per le imprese con autisti e flotte. Le regole aziendali su alcol e droghe restano utili per la sicurezza. Ma una positività tardiva non equivale da sola a un reato commesso alla guida: conviene tenerne conto anche nelle valutazioni interne.
- Per i processi. La prova scientifica diventa il cuore del giudizio. È ragionevole attendersi più consulenze tecniche, sia dell'accusa sia della difesa.
La Corte ha ricordato una regola semplice: il diritto penale punisce i fatti, non le abitudini. Resta da vedere se la prassi saprà misurare il pericolo con la stessa precisione con cui oggi misura una traccia.
Domande frequenti
Se risulto positivo al test delle urine giorni dopo l'assunzione, commetto reato?
Secondo la Corte costituzionale la sola positività non basta. Serve un accertamento vicino al momento della guida e una sostanza che, per qualità e quantità, sia idonea ad alterare un assuntore medio. L'esito dipende dagli accertamenti del singolo caso.
Bisogna ancora provare che il conducente era alterato?
No. Non occorre provare l'alterazione effettiva del singolo conducente. Occorre provare la presenza di una sostanza generalmente idonea, secondo le conoscenze scientifiche attuali, ad alterare un assuntore medio.
La sentenza ha abrogato la riforma del 2024?
No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la norma resta in vigore, ma va interpretata in modo restrittivo, come indicato dalla Corte in motivazione.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2026 (art. 187 cod. strada)Corte costituzionale, 2026-01-29
- Sentenza n. 10 del 2026, dispositivo (G.U. 1a serie speciale n. 5 del 4 febbraio 2026)Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 2026-02-04
- Massime n. 47190, 47191, 47192 e 47193 sulla sentenza n. 10 del 2026Corte costituzionale, 2026-01-29
- Guida dopo l'assunzione di stupefacenti: l'autore è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradaleCorte costituzionale, Ufficio comunicazione e stampa, 2026-01-29
Le informazioni sono generali, aggiornate alla data di pubblicazione, e non sostituiscono un parere sul caso concreto.
Scrivimi.
Raccontami in poche righe che cosa è successo: lo studio risponde entro 3 giorni lavorativi.