Recupero crediti
Finanziare un'impresa già insolvente: contratto nullo e somme irripetibili
La Cassazione conferma l'esclusione dal passivo di una banca che aveva finanziato una società già insolvente: contratto nullo e somme non ripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c.
Redazione BCM Legal ·

Chi presta denaro a un'impresa in difficoltà mette in conto di non essere rimborsato. Mette in conto molto meno, di solito, di perdere anche il diritto di chiedere indietro il capitale. È però quello che è successo nel caso deciso dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026.
La vicenda in breve. Una banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di una società per due finanziamenti chirografari — 25.000 e 35.000 euro — erogati nel maggio e nell'agosto 2020 come misure di sostegno per il ripristino della liquidità assistite da garanzia pubblica. Il curatore ne ha proposto l'esclusione; il giudice delegato ha respinto la domanda; il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo. La Cassazione ha ora respinto il ricorso della banca. Risultato: nessuna ammissione al passivo e nessuna restituzione.
Che cos'è l'abusiva concessione di credito?
È la condotta del finanziatore che, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito a un imprenditore già insolvente o in crisi conclamata, in assenza di fondate prospettive — valutate ex ante e secondo ragionevolezza — di superamento della crisi. Nella lettura più diffusa si tratta di un illecito civile: il finanziatore viene meno ai doveri di sana e prudente gestione, l'attività prosegue, il dissesto si aggrava e ne nasce un obbligo di risarcimento verso la massa dei creditori.
Questa ordinanza percorre un'altra strada, già battuta dalla stessa Corte con la sentenza n. 16706 del 2020 e ripresa nel 2024. Non il risarcimento, ma l'invalidità del contratto.
Perché il contratto è nullo e non solo fonte di risarcimento?
La Corte parte da un punto fermo: il contratto che danneggia i creditori di una delle parti non è, di per sé, illecito, perché nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che vieti gli atti in frode ai terzi; contro quegli atti l'ordinamento appresta rimedi specifici, in primo luogo revocatori.
Le cose cambiano se il contratto viola una norma imperativa, e una norma penale lo è. Quando è la stipulazione stessa a realizzare il risultato vietato dalla legge penale si parla di «reato-contratto»: il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. È il caso, dice la Corte, del finanziamento erogato quando gli amministratori della società poi fallita, violando il dovere di chiedere senza indugio il fallimento, aggravano il dissesto: condotta riconducibile alla bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare), nella quale il finanziatore consapevole può concorrere come extraneus.
Non si tratta, dunque, della violazione delle regole di vigilanza bancaria — che, come sosteneva la ricorrente, sono poste a tutela delle banche e non toccano la validità del contratto. Si tratta del divieto penale di aggravare il proprio dissesto, e del concorso del terzo in quella condotta.
Perché la banca non riottiene nemmeno il capitale?
Qui entra l'art. 2035 c.c.: chi ha eseguito una prestazione per uno scopo contrario al buon costume non può ripetere quanto ha pagato. La nozione di buon costume, ricorda la Corte, «non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico».
Dentro questa cornice rientra, per la Cassazione, «l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa». La ratio è di mercato prima che morale: il sistema non sopporta la permanenza artificiale di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia tenuta nascosta o ritardata e strumentalizzata a danno dei creditori.
Nullità e irripetibilità, precisa la Corte, possono convivere: un contratto nullo per contrarietà a norma imperativa può al tempo stesso essere valutato come contrario al buon costume ai fini dell'art. 2035 c.c.
Che peso ha avuto la garanzia pubblica?
Molto. Secondo l'accertamento di fatto del Tribunale, parte dei finanziamenti garantiti dallo Stato era servita a coprire l'esposizione chirografaria che la società aveva, sul conto corrente, verso la stessa banca: in sostanza un credito non garantito era stato sostituito con uno di pari importo assistito da garanzia pubblica. Il giudice di merito ha letto l'operazione come indice della consapevolezza dell'istituto circa l'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni se non generando nuovo debito.
A questo si aggiungeva ciò che i numeri dicevano già: l'ultimo bilancio depositato, quello del 2018, esponeva debiti per 630.306 euro, di cui 50.663 verso l'erario e 42.028 verso gli istituti previdenziali — indici notoriamente sintomatici dell'insolvenza — e un rapporto fra debito e patrimonio netto di 31,99, contro il limite di 7,5 fissato dall'art. 1, comma 2, lett. b-bis), del d.l. 23/2020 per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Vale solo per le banche?
No. La Corte ribadisce che è «ben possibile e lecito il finanziamento all'impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istituti che esercitino professionalmente il credito», ma aggiunge che l'apparente natura non speculativa dell'apporto non lo rende immune da una valutazione di illiceità, se si inserisce in una vicenda di aggravamento del dissesto. Il discorso riguarda quindi anche soci finanziatori, società del gruppo e fornitori che scelgano di sostenere con nuova finanza un cliente già decotto.
La vicenda è regolata dalla legge fallimentare per ragioni di tempo, ma il ragionamento si trasferisce: l'art. 323, comma 1, lett. d), del codice della crisi punisce allo stesso modo l'imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
Che cosa può fare chi concede credito
- Datare e conservare l'istruttoria. Il discrimine, nella motivazione, non è l'esito del finanziamento ma che cosa si sapeva al momento della stipulazione.
- Guardare i debiti fiscali e contributivi: nel caso deciso sono stati letti come indici di insolvenza, non come normale tensione di cassa.
- Verificare i parametri previsti dalla disciplina applicabile alla singola misura agevolata, e documentare la verifica.
- Evitare operazioni che si limitino a sostituire un'esposizione pregressa con una assistita da garanzia o da un privilegio: è l'elemento che più ha pesato.
- Pretendere un piano che mostri prospettive concrete di risanamento, o incanalare l'intervento negli strumenti di regolazione della crisi, che offrono protezioni che il finanziamento isolato non ha.
L'ordinanza non apre un fronte nuovo: consolida un orientamento che esisteva dal 2020 e che molti operatori hanno trattato come marginale. La novità, semmai, è il contesto: i finanziamenti garantiti dallo Stato del 2020 stanno arrivando adesso davanti ai giudici dell'insolvenza, e l'esito mostra che la garanzia pubblica non attenua il giudizio, lo aggrava.
Domande frequenti
Vuol dire che non si può più finanziare un'impresa in crisi?
No. La Corte ribadisce che il finanziamento all'impresa in crisi è possibile e lecito. Il problema nasce quando l'impresa è già insolvente, mancano prospettive concrete di risanamento e il nuovo credito serve soltanto a ritardare l'emersione del dissesto.
La regola vale solo per le banche?
No. L'ordinanza precisa che anche il finanziamento da parte di soggetti che non esercitano professionalmente il credito può essere valutato come illecito se si inserisce in una vicenda di aggravamento del dissesto. Riguarda quindi anche soci, società del gruppo e fornitori.
Si applica anche alle procedure aperte con il codice della crisi?
Il caso deciso è regolato dalla legge fallimentare per ragioni di tempo, ma la fattispecie penale su cui poggia il ragionamento è riprodotta nell'art. 323, comma 1, lett. d), del codice della crisi, riferito alla liquidazione giudiziale.
Fonti
- Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza 25 marzo 2026, n. 7134Corte di cassazione - Sentenze Web, 2026-03-25
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 1Normattiva, 2020-04-08
- Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 323 (bancarotta semplice)Normattiva, 2019-01-12
Le informazioni sono generali, aggiornate alla data di pubblicazione, e non sostituiscono un parere sul caso concreto.
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