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Esecuzione penale · Commento a sentenza

Revoca della misura alternativa: la Consulta supera il divieto fisso di tre anni

Dopo la revoca di una misura alternativa, il divieto di nuovi benefici penitenziari dura ora la metà della pena residua, mai oltre tre anni.

Redazione BCM Legal ·

Finestra carcere
Foto di Magda Ehlers su Pexels

La Corte costituzionale ha cambiato orientamento, e lo ha detto apertamente. Il divieto di nuovi benefici penitenziari per chi ha subito la revoca di una misura alternativa non dura più tre anni fissi: dura la metà della pena residua, e mai oltre il triennio. La domanda di fondo è quella dell'art. 27 Cost.: si può presumere che una persona resti uguale a se stessa per tre anni?

Il caso

Un detenuto scontava una pena di un anno di reclusione. In un'esecuzione precedente, per un altro titolo, era stato ammesso a scontare la pena presso il domicilio (art. 1 L. 199/2010). La misura gli era stata revocata per «condotte incongrue». In carcere per la nuova condanna, aveva chiesto di nuovo l'esecuzione domiciliare e, in via provvisoria, la detenzione domiciliare. Le istanze erano destinate all'inammissibilità: dalla revoca non erano ancora passati tre anni. Il Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato la questione con due ordinanze del 15 luglio 2025.

La questione

L'art. 58-quater L. 354/1975 esclude permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per chi è stato riconosciuto colpevole di evasione (comma 1) e per chi ha subito la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, o 51, primo comma, ord. penit. (comma 2). Il comma 3 fissa la durata del divieto: tre anni, senza margini. La Cassazione lo applica anche quando il condannato sconta una pena diversa da quella in cui è intervenuta la revoca (tra le altre, Cass. I, n. 808 del 2025).

La Corte aveva già respinto dubbi analoghi due volte, con l'ordinanza n. 87 del 2004 e con la sentenza n. 173 del 2021. In quest'ultima, però, aveva avvertito che il triennio finisce per coprire, in molti casi, «la totalità o quasi della pena residua». Il rimettente invoca gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost. e indica un modello: l'art. 67, secondo comma, L. 689/1981. Dopo la revoca di una pena sostitutiva, le misure alternative restano escluse solo fino all'espiazione di metà della pena residua.

Che cosa ha deciso la Corte

Il primo passaggio riguarda il precedente. La Corte richiama la propria regola sul rispetto delle decisioni già prese (sentenza n. 203 del 2024) e le condizioni per superarle: un'evoluzione della giurisprudenza, un contesto normativo mutato. Ritiene che ci siano entrambe.

Sulla giurisprudenza, cita la sentenza n. 24 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto biennale di permessi premio dell'art. 30-ter, comma 5, ord. penit., e la sentenza n. 68 del 2026. Il passaggio decisivo è questo. La preclusione concentra tutto lo spazio di giudizio nel solo momento della revoca e presume la personalità «immutabile per un lasso temporale da ritenere eccessivo». Così tradisce la progressività del trattamento, che la Corte considera un corollario della funzione rieducativa della pena.

Sul contesto normativo, la Corte valorizza la riforma delle pene sostitutive introdotta dal d.lgs. 150/2022. Non la usa come termine di paragone ai fini dell'uguaglianza: quel confronto lo ha già escluso in altre pronunce. La usa come soluzione già presente nell'ordinamento, una «rima adeguata». Il divieto resta, ma dura la metà della pena residua, con il tetto dei tre anni. Il tetto evita un effetto peggiorativo per misure come la semilibertà, accessibili anche con pene residue molto lunghe.

Le questioni sul divieto che decorre dalla ripresa dell'esecuzione, cioè il caso dell'evasione, sono inammissibili: non riguardavano il detenuto del giudizio. Le censure riferite agli altri parametri, tra cui l'art. 13 Cost., restano assorbite.

La nostra lettura

La Corte ha ragione, e il percorso è onesto. Riconosce che la soluzione del 2021 aveva basi solide e spiega perché oggi non basta più. Il principio è quello della progressività: la pena si costruisce per gradi, e ogni grado va verificato quando arriva, non deciso in anticipo.

L'argomento più forte è il tempo. L'affidamento in prova e la detenzione domiciliare ordinaria si chiedono, di regola, con pene fino a quattro anni. Per chi ha una pena breve, un divieto di tre anni significa scontarla tutta in carcere. L'osservazione intramuraria, che dovrebbe preparare un nuovo inizio, diventa attesa. Un beneficio che matura dopo il fine pena non è un beneficio ritardato: non esiste.

La sentenza non sacrifica la sicurezza. La revoca resta, scrive la Corte, un elemento «altamente negativo in chiave prognostica», da superare con indici concreti di un percorso nuovo. Il giudice torna a decidere sul merito, non sul calendario.

Un nodo resta aperto. La «metà della pena residua» è facile da calcolare quando la pena è quella in cui è avvenuta la revoca. Lo è meno quando, come nel caso deciso, il condannato sconta un titolo diverso. Il rimettente ha ragionato sulla pena ancora da scontare, e la Corte ha ritenuto rilevanti le questioni; il dispositivo, però, non scioglie il punto. La Corte lascia al legislatore eventuali distinzioni fra misure e benefici. Fino ad allora toccherà alla sorveglianza e alla Cassazione una lettura che tenga insieme testo e ratio.

Che cosa cambia

  • Dopo una revoca prevista dall'art. 58-quater, comma 2, ord. penit., il divieto dura la metà della pena residua, mai più di tre anni, dalla data del provvedimento di revoca.

  • La parte dichiarata illegittima non si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 luglio 2026 (art. 136 Cost.).

  • Chi ha visto dichiarare inammissibile un'istanza solo perché il triennio non era trascorso può verificare se la metà della pena residua è già decorsa e valutare una nuova domanda.

  • Il divieto continua a riguardare permessi premio, lavoro all'esterno e misure alternative; la liberazione anticipata, come la Corte ricordava già nel 2021, ne resta fuori.

  • Nella nuova istanza conviene documentare il percorso successivo alla revoca: è su quello che si giocherà la valutazione di merito.

  • Per il divieto dopo un'evasione (comma 1) questa sentenza non cambia nulla.

La Corte ha restituito al giudice di sorveglianza il tempo come materia del giudizio. Ora il legislatore può scegliere distinzioni più fini fra misure tanto diverse; la domanda è se lo farà.

Domande frequenti

  • Quanto dura oggi il divieto di benefici dopo la revoca di una misura alternativa?

    Dopo la sentenza n. 149 del 2026 della Corte costituzionale, il divieto dura la metà della pena residua e comunque non oltre tre anni, a partire dal provvedimento di revoca.

  • La sentenza riguarda anche chi è stato condannato per evasione?

    No. Le questioni sul divieto che decorre dalla ripresa dell'esecuzione, il caso dell'evasione previsto dal comma 1 dell'art. 58-quater ord. penit., sono state dichiarate inammissibili.

  • La revoca precedente pesa ancora sulla nuova istanza?

    Sì. Per la Corte resta un elemento altamente negativo nella prognosi: il condannato deve mostrare progressi concreti nel percorso successivo alla revoca.

Le informazioni sono generali, aggiornate alla data di pubblicazione, e non sostituiscono un parere sul caso concreto.

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